Carige Auto Più

Attenzione: riservato ai clienti che intendano rinnovare una polizza “Carige Auto Più” già attiva in portafoglio

Per nuovi contratti è disponibile il nuovo prodotto Carige Auto Più (Ed. 07/2018).

Carige Auto Più è un prodotto HDI Italia riservato a chi è titolare di conto corrente presso una delle filiali di Banca Carige, Banca del Monte di Lucca e Banca Cesare Ponti.

Per operazioni di post-vendita/sostituzioni inerenti al prodotto in oggetto, consigliamo di rivolgersi alla proria filiale.

 
 

VEICOLI ASSICURABILI

I veicoli assicurabili con il prodotto Carige Auto Più sono quelli più utilizzati da famiglie e piccoli imprenditori: motoveicoli e ciclomotori uso proprio, autovetture immatricolate come autocarri conto proprio sino a 35 q.li, autocaravan conto proprio, rimorchi autovetture e autocaravan.

GARANZIE

Relativamente alle autovetture è prevista una nuova modalità di commercializzazione delle garanzie «a pacchetto» per assicurare coperture più complete alla clientela. *

 

Garanzie Carige Auto Più “Classic” Carige Auto Più “Comfort” Carige Auto Più “Premium”
*La conedibilità delle garanzie opzionali è collegata alle caratteristiche tecniche del veicolo
RCA V V V
Complementare Auto Opzionale V V
Incendio e Furto X V V
Infortuni conducente Opzionale V V
Tutela Legale Opzionale Opzionale V
Cristalli Opzionale Opzionale V
Assistenza stradale Opzionale Opzionale V
Eventi naturali X Opzionale
Eventi socio-politici X X Opzionale
Kasko collisione X Opzionale Opzionale

 
 

 

DOCUMENTAZIONE

Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo redatto ai sensi del Regolamento Ivass n. 41 del 02/08/2018 comprensivo dei documenti sotto riportati.

Consulta il Set informativo sul sito HDI ASSICURAZIONI (www.hdiassicurazioni.it)

 
 
ARCHIVIO DOCUMENTAZIONE NON PIÙ IN VIGORE

 
 

 

Attività anti frode

(Provvedimento n. 1 del 19 marzo 2013 – Regolamento 44)

Ai sensi dell’art. 30 della legge n. 27/2012 si comunica che:

 

MODIFICHE CONTRATTUALI PREVISTE DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221 – ABOLIZIONE TACITO RINNOVO

In ottemperanza alla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, “il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile“, si informa che la clausola di tacito rinnovo presente sui contratti in vigore non avrà effetto a far data dal 1° gennaio 2013.

La Società mantiene comunque operanti le garanzie prestate sino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza contrattuale.

 

ATTESTATO DI RISCHIO

La informiamo che ai sensi dell’art. 134 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia mette a disposizione degli assicurati l’Attestato di Rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto R.C. auto nell’Area Clienti, accessibile registrandosi autonomamente.
Nel caso tu non sia registrato al servizio di Home Insurance potrai richiedere l’attestato di rischio rivolgendoti al tuo agente HDI Italia per ricevere una versione cartacea del documento, senza applicazione di costi.