Carige Auto Più Ed. 07/2018 Contratto Base è il prodotto di HDI Italia S.p.A. che offre una copertura relativa esclusivamente alla Responsabilità Civile.
Le condizioni del contratto base sono state individuate e definite dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 54 dell’11 marzo 2020, in attuazione dell’art. 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Con Carige Auto Più Ed. 07/2018 Contratto Base è possibile assicurare autovetture, ciclomotori e motoveicoli ad uso privato, immatricolati in Italia, di proprietà di consumatori (persone fisiche, titolari di codice fiscale).
Sono quindi esclusi tutti i veicoli aventi usi diversi (es. a noleggio) od i tipi veicoli che non rientrano tra quelli indicati (ad es. autocarri).
Carige Auto Più Ed. 07/2018 Contratto Base è un prodotto particolarmente semplice, infatti, sarà possibile stipulare polizze solo per la garanzia base R.C. Auto, con massimale minimo di legge (€ 6.070.000,00 per danni a persone e € 1.220.000,00 per danni a cose), frazionamento annuale, guida libera e senza esclusione rivalse. Non è prevista la possibilità di prestare “Condizioni aggiuntive”.
Trattasi di prodotto le cui condizioni sono facilmente confrontabili con gli analoghi prodotti offerti dalle altre Imprese, in quanto le condizioni di assicurazione sono definite per tutto il mercato dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 54 dell’11 marzo 2020.
Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo redatto ai sensi del Regolamento Ivass n. 41 del 02/08/2018 comprensivo dei documenti sotto riportati.
Consulta il Set informativo sul sito HDI ASSICURAZIONI (www.hdiassicurazioni.it)
ARCHIVIO FASCICOLI INFORMATIVI NON PIÙ IN VIGORE
(Provvedimento n. 1 del 19 marzo 2013 – Regolamento 44)
Ai sensi dell’art. 30 della legge n. 27/2012 si comunica che:
In ottemperanza alla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, “il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile“, si informa che la clausola di tacito rinnovo presente sui contratti in vigore non avrà effetto a far data dal 1° gennaio 2013.
La Società mantiene comunque operanti le garanzie prestate sino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza contrattuale.
La informiamo che ai sensi dell’art. 134 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia mette a disposizione degli assicurati l’Attestato di Rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto R.C. auto nell’Area Clienti, accessibile registrandosi autonomamente.
Nel caso tu non sia registrato al servizio di Home Insurance potrai richiedere l’attestato di rischio rivolgendoti al tuo agente HDI Italia per ricevere una versione cartacea del documento, senza applicazione di costi.