Reclami

Informazioni sulla procedura reclami ex. Art. 10 reg. 24.2008

Secondo quanto previsto dal Regolamento Ivass n. 24/2008 e successive integrazioni, in tutti i casi in cui l’utente, ad esempio contraente, assicurato, beneficiario o danneggiato, associazione dei consumatori, si ritenga insoddisfatto relativamente ad un contratto o a un servizio assicurativo, potrà, in prima battuta, sporgere formale reclamo per iscritto, attraverso i seguenti canali:

 

Si precisa che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

 

Il preposto Ufficio Reclami evade la citata doglianza entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

 

Reclami relativi ai comportamenti degli Agenti (sez. A del Registro Unico Intermediari) e dei loro dipendenti e collaboratori

HDI Italia SpA gestirà i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli agenti di cui si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori, fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

Il suddetto termine è sospeso per un massimo di 15 giorni al fine di procedere alle integrazioni istruttorie nei confronti dell’agente interessato.

 

Reclami relativi ai comportamenti degli intermediari quali Banche, Intermediari Finanziari, (sez. D del Registro Unico Intermediari), Broker (sez. B del Registro Unico Intermediari) e dei loro dipendenti e collaboratori.

Il reclamo relativo al comportamento degli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del Registro Unico Intermediari, nonché quello relativo ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, dovrà essere inviato esclusivamente allo stesso intermediario, il quale provvederà ad emettere il relativo riscontro nel termine massimo di 45 giorni.

Al fine di proporre il reclamo si dovrà utilizzare il modulo presente sul sito www.ivass.it.

Qualora il reclamo presenti problematiche inerenti ad HDI Italia S.p.A., oltre che agli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del Registro Unico Intermediari, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, verrà autonomamente riscontrato da entrambi entro il termine massimo di 45 giorni.

Il reclamante che non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, avrà la facoltà di ricorrere:

  1. all’Ivass (www.ivass.it) inoltrando l’apposito modulo (scarica il facsimile del modello di reclamo all’Ivass):

    L’esposto, comunque inviato, andrà corredato di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto.

    Secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento IVASS 24.2008 potranno essere inviati all’IVASS:

    1. i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del decreto e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
    2. i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 8, che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
    3. i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere di cui all’articolo 7.

    L’impresa fornirà riscontro all’IVASS entro 30 giorni dal pervenimento della relativa nota.

    In relazione alle controversie già rimesse alla valutazione del magistrato permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.

  2. all’arbitrato, qualora sia espressamente previsto dalle Condizioni di polizza.
  3. alla conciliazione paritetica  Il consumatore puo’ avvalersi di tale strumento in presenza dei seguenti requisiti:
    • non ha già incaricato altri soggetti a rappresentarlo,
    • la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti all’Impresa non superiore a 15.000,00 euro;
    • assenza di risposta da parte dell’Impresa;
    • diniego al risarcimento;
    • offerta accettata solamente a titolo di acconto.

 

Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema.

Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare:

In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia, potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

 

Rendiconto attività gestione reclami annualità 2021 – 2022

Conformemente a quanto previsto dall’art 8 del regolamento Ivass 24/2008 comma 5 bis, così come modificato e integrato dal provvedimento Ivass del 24 marzo 2015 n.30, riportiamo di seguito prospetto riassuntivo sull’attività di gestione dei reclami per le annualità 2021 e 2022. Lo schema, in particolare, indica i dati e le tipologie di reclami pervenuti all’impresa nonché il relativo esito.