Secondo quanto previsto dal Regolamento Ivass n. 24/2008 e successive integrazioni, in tutti i casi in cui l’utente, ad esempio contraente, assicurato, beneficiario o danneggiato, associazione dei consumatori, si ritenga insoddisfatto relativamente ad un contratto o a un servizio assicurativo, potrà, in prima battuta, sporgere formale reclamo per iscritto, attraverso i seguenti canali:
Si precisa che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:
Il preposto Ufficio Reclami evade la citata doglianza entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
HDI Italia SpA gestirà i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli agenti di cui si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori, fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.
Il suddetto termine è sospeso per un massimo di 15 giorni al fine di procedere alle integrazioni istruttorie nei confronti dell’agente interessato.
Il reclamo relativo al comportamento degli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del Registro Unico Intermediari, nonché quello relativo ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, dovrà essere inviato esclusivamente allo stesso intermediario, il quale provvederà ad emettere il relativo riscontro nel termine massimo di 45 giorni.
Al fine di proporre il reclamo si dovrà utilizzare il modulo presente sul sito www.ivass.it.
Qualora il reclamo presenti problematiche inerenti ad HDI Italia S.p.A., oltre che agli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del Registro Unico Intermediari, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, verrà autonomamente riscontrato da entrambi entro il termine massimo di 45 giorni.
Il reclamante che non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, avrà la facoltà di ricorrere:
L’esposto, comunque inviato, andrà corredato di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto.
Secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento IVASS 24.2008 potranno essere inviati all’IVASS:
L’impresa fornirà riscontro all’IVASS entro 30 giorni dal pervenimento della relativa nota.
In relazione alle controversie già rimesse alla valutazione del magistrato permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema.
Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare:
In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia, potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
Conformemente a quanto previsto dall’art 8 del regolamento Ivass 24/2008 comma 5 bis, così come modificato e integrato dal provvedimento Ivass del 24 marzo 2015 n.30, riportiamo di seguito prospetto riassuntivo sull’attività di gestione dei reclami per le annualità 2021 e 2022. Lo schema, in particolare, indica i dati e le tipologie di reclami pervenuti all’impresa nonché il relativo esito.